IL PUNTO FORFETTARIO – n.15/ Ottobre 2025
📰 La newsletter ufficiale dell’Unione Italiana Forfettari (UIFOR)
📅 Scadenza del 16 novembre 2025
🕓 Quando: entro il 16 novembre 2025 (posticipato al 17 novembre, poiché il 16 cade di domenica)
📄 Cosa scade: versamento dell’Iva per le operazioni in reverse charge
👥 Per chi: contribuenti in regime forfettario che risultano debitore d’imposta
💰 Come adempiere: tramite modello F24
In sintesi
Anche se i contribuenti forfettari sono esclusi dal campo di applicazione dell’Iva, in alcune operazioni diventano debitore d’imposta. È il caso, ad esempio, delle operazioni in reverse charge o di acquisti da fornitori esteri.
Con il Dlgs 81/2025, il legislatore ha introdotto una novità importante:
i versamenti Iva per le operazioni in inversione contabile vanno effettuati su base trimestrale e non più mensile.
Pertanto, la prossima scadenza utile è quella del 16 novembre 2025 (posticipata al 17 novembre), relativa alle operazioni effettuate nel terzo trimestre 2025 (luglio–settembre).
Cosa cambia
Il nuovo termine trimestrale si applica a tutte le operazioni soggette a inversione contabile (art. 17 del D.P.R. 633/1972), non solo a quelle con soggetti non residenti. In pratica, rientrano nella novità anche le operazioni di reverse charge interno, ad esempio nei settori edilizia, subappalti o cessioni di materiali particolari.
Il comma 58 della legge 190/2014, modificato dal decreto correttivo, stabilisce ora che:
i contribuenti forfettari versano l’imposta entro il 16 del secondo mese successivo a ciascun trimestre solare.
Resta tuttavia in vigore il comma 60, che impone di emettere o integrare la fattura indicando l’aliquota e l’imposta dovuta, e di conservare la documentazione. La prassi suggerisce che il versamento trimestrale prevalga rispetto alla scadenza mensile prevista in precedenza.
Operazioni estere: le quattro ipotesi principali
Il regime forfettario mantiene alcune peculiarità per le operazioni con soggetti esteri:
- Cessioni intracomunitarie di beni → assimilate a operazioni interne, senza obbligo VIES né Intrastat.
- Acquisti intracomunitari di beni → se < 10.000 €, l’Iva è assolta nel Paese d’origine; se > 10.000 €, il forfettario deve iscriversi al VIES, integrare la fattura e compilare l’Intrastat.
- Prestazioni di servizi ricevute da non residenti → Iva da assolvere in Italia con inversione contabile.
- Prestazioni rese a committenti esteri → fattura senza addebito d’imposta (art. 7-ter DPR 633/72) e dichiarazione Intrastat.
Da ricordare
Sebbene esclusi dagli obblighi contabili e dichiarativi Iva, i forfettari devono comunque:
- emettere fatture elettroniche;
- numerare e conservare fatture d’acquisto e bollette doganali;
- integrare le fatture ricevute per le operazioni soggette a inversione contabile, indicando aliquota e imposta;
- effettuare il versamento tramite F24 entro il termine del 17 novembre 2025 per le operazioni del 3° trimestre.
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