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Questa adesione rafforza la capacità di UIFOR di incidere nei tavoli istituzionali, offrendo ai contribuenti in regime forfettario una rappresentanza concreta, strutturata e riconosciuta a livello nazionale.

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Iva in reverse charge: i forfettari diventano debitori d’imposta

2025-10-29 13:24

Redazione UIFOR

Fisco e Normative, forfettari, reverse-charge, iva, autofattura,

Iva in reverse charge: i forfettari diventano debitori d’imposta

Dal 2025 cambia la scadenza per il versamento dell’Iva in reverse charge: i contribuenti forfettari diventano debitori d’imposta con cadenza trimestrale. Scopri

IL PUNTO FORFETTARIO – n.15/ Ottobre 2025

 

📰 La newsletter ufficiale dell’Unione Italiana Forfettari (UIFOR)

 

📅 Scadenza del 16 novembre 2025

🕓 Quando: entro il 16 novembre 2025 (posticipato al 17 novembre, poiché il 16 cade di domenica)

📄 Cosa scade: versamento dell’Iva per le operazioni in reverse charge

👥 Per chi: contribuenti in regime forfettario che risultano debitore d’imposta 

💰 Come adempiere: tramite modello F24


In sintesi

Anche se i contribuenti forfettari sono esclusi dal campo di applicazione dell’Iva, in alcune operazioni diventano debitore d’imposta. È il caso, ad esempio, delle operazioni in reverse charge o di acquisti da fornitori esteri.

Con il Dlgs 81/2025, il legislatore ha introdotto una novità importante:

i versamenti Iva per le operazioni in inversione contabile vanno effettuati su base trimestrale e non più mensile.

Pertanto, la prossima scadenza utile è quella del 16 novembre 2025 (posticipata al 17 novembre), relativa alle operazioni effettuate nel terzo trimestre 2025 (luglio–settembre).

 

Cosa cambia

Il nuovo termine trimestrale si applica a tutte le operazioni soggette a inversione contabile (art. 17 del D.P.R. 633/1972), non solo a quelle con soggetti non residenti. In pratica, rientrano nella novità anche le operazioni di reverse charge interno, ad esempio nei settori edilizia, subappalti o cessioni di materiali particolari.

Il comma 58 della legge 190/2014, modificato dal decreto correttivo, stabilisce ora che:

i contribuenti forfettari versano l’imposta entro il 16 del secondo mese successivo a ciascun trimestre solare.

Resta tuttavia in vigore il comma 60, che impone di emettere o integrare la fattura indicando l’aliquota e l’imposta dovuta, e di conservare la documentazione. La prassi suggerisce che il versamento trimestrale prevalga rispetto alla scadenza mensile prevista in precedenza.

Operazioni estere: le quattro ipotesi principali

Il regime forfettario mantiene alcune peculiarità per le operazioni con soggetti esteri:

  • Cessioni intracomunitarie di beni → assimilate a operazioni interne, senza obbligo VIES né Intrastat.
  • Acquisti intracomunitari di beni → se < 10.000 €, l’Iva è assolta nel Paese d’origine; se > 10.000 €, il forfettario deve iscriversi al VIES, integrare la fattura e compilare l’Intrastat.
  • Prestazioni di servizi ricevute da non residenti → Iva da assolvere in Italia con inversione contabile.
  • Prestazioni rese a committenti esteri → fattura senza addebito d’imposta (art. 7-ter DPR 633/72) e dichiarazione Intrastat.

Da ricordare

Sebbene esclusi dagli obblighi contabili e dichiarativi Iva, i forfettari devono comunque:

  • emettere fatture elettroniche;
  • numerare e conservare fatture d’acquisto e bollette doganali;
  • integrare le fatture ricevute per le operazioni soggette a inversione contabile, indicando aliquota e imposta;
  • effettuare il versamento tramite F24 entro il termine del 17 novembre 2025 per le operazioni del 3° trimestre.

UIFOR al tuo fianco

UIFOR segue e traduce le novità normative per i contribuenti in regime forfettario, offrendo strumenti chiari e concreti per gestire gli adempimenti.

 

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